Art. 56.
(Requisiti di sicurezza).

      1. Tutti i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i rischi che possono derivare dal loro uso, anche in condizioni di funzionamento anomalo.
      2. I materiali, le apparecchiature e gli impianti costruiti e installati nel rispetto delle norme di buona tecnica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), si considerano conformi ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. Le procedure di uso e di manutenzione di apparecchiature e di impianti elettrici e le procedure di intervento rispondenti alle buone prassi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), si considerano conformi ai requisiti di cui comma 1 del presente articolo.